HO fatto una conversione da PDF quindi ci saranno lettere e caratteri poco comprensibili ma si legge
Ammlnistrazlone provlnclale diRletl
- V0 settore V.abUI- Serv lo
·-
PROVIN.CIA DI RIETI
REGOLAMENTO per Ia discipllna dell'esercizio delle funzionlammlnistrative in. materia disicurezza della navlgazlone lacuale nelbacin_ fdroelettricidel
...Saito'." e del"Turano,..
·Approvato con deliberazlone del c.P. n° 33 del13/06/2006
INDICE
·· SerVIzio Nav zfone
IArt. 1. - J
(Finallta del Regolamento)
L IIpresente Regolamento disdplina J'eserdzio delle funzlonl amministrat_ive della
Provincia in materia di navigazione lacuale nel badni ldroelettrici del L.aghi "Saito"· e "Turano", onde assicurare Ia sicurezza della navigazione, nonche promuovere lo viluppo
disciplinato ·dei·baclnl lacuan in .forme compatibili con Ia tutela e Ia protezione dell'ambiente naturale,· nonche delle attiviti economiche legate all'esercizio della pesca sportiva e di mestlere; · - · . · _
2. Le riorme ·conteriute nel presente Regolamento fanno salve tutte le prescrizlonl e Je limitazioniimposte ·in funzione dellf1t salvaguardla del fine prindpale delbacino.che rimane l'eserqzio i roelettrlco. · . . .
·3. I provvedlmenti di autorlzzazlone alia navigazione,_ rilasciatl dai competenti uffici_
provincial_i,sono conformIal' presente regolamento; . . .
4.. Restano salve altreslle competenze Regional! in merito alia conce5sioni demanlali-
degli specchid'a qua. ·
IArt. 2.
(Circolazlone delle unlta dl navlgazione)
1) Fermo restando le limitazioni di cui aile presente Regolamento e consentita Ia
. navigazione sui laghi Saito e Turano per quanta compatlbrle con if rapporto di
concessione diderivazione ad uso idroelettrlco delbacini;·
.2) - Ei:s:::olutamente v:ietDta Ia navigazione ad una dlst nza
sbarramentl: artifidali a tutti i natanti: unita a motore, tavole e barche a vela·, natanti a remi,a pedali,canoe e pattlni; ·
3) .E' vietata Ia nayigazione aile unita a motore aventi pQtenza 'superiore al 4 HP,
salvo le ·deroghe prevlste dai successivi art. 5 (Scuole di sci nautico) art. 11
(Nolegglo turistico) art. 12 (Natant/ adibltl alia pesca sportiva e dl mestlere) art. 14
(Manifestazionl nautiche). - . . -
4) Le disposizioni di cui ai commi 2); 3) ·non si applicano aile unlta in servlzio della Protezione civile,dei Vigill del Fuoco,del Corpo Forestale dello State,delle Forze di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria,della Provincia,della Regione Lazio,·del Comuni territor!almente competenti e della· Societa concessionaria dei baclni idroelettrid. ·
· 5) E' fatto obb,igo ai conducenti delle unlta dl navigazione di condurre il mezzo 111
modo tale da non costlturre .pericolo per re· personc;! e ·per le altre unita, tenendo ..
"'unto della d nsita
rispetto delie norme inipartite dal codice della _navigazione. · ·
6) E'_ fatto aftresi obbligo ai condocenti delle -·unita di navlgazione osservare le opportune cautele afflnche sla garantlta Ia slcurezza e Ia nonnale attlvita di
· esercizio delle sbarramento con partlcolare riguardo alia necessita dl mantenere fe
attivlta In questione una considerevole distanza della. opere di sbarramento e della opere di scarico e di presa e·al fatto che le quote dell'lnvaso sono variabili In funzione delle attivita dieserdzio. · ·
7) Nei period! in cui I acini e
vietata qualsiasiforma dinavigazione
Ammlnlstrazione provtnclale di Rietl - vo settore Y.abiub\·- Servlzio·Navigazlone iiCQUe interne
. . . .
IArt. 3
· (Protezione della fascia costiera) :
1) Nella fascia costiera,sino ad una distanza di100 metri dalla riva,e aiJ'interno delle gole e degli affluenti idrlci,Ia navigazione e consentita soltanto anatanti a reml,a
· pedale,aile scuole df sd nautico all'interno delcampi autorizzatl_e salvo le deroghe dicui al succes5ivo art. 11(natantiadibiti a pesca sportlva e dimestiere)
2) Aile altre unita a motore e consentito,a una velocita non superlore ai 4 Km/h (2
nodi clra; ), l'attraversamento della fascia dl cui at comma 1 per ·l'approdo e Ia
partenza pur.che Ia manovra sia effettuata perperidicolarmente alia costa oppure all1ntemo delcorridof di lando delcampi di autorizzatiper lo sci nautico.
. 3) le disposizioni df cui ai commi 1 e 2 rion si applicano aile uniti in .servizio·della .
Protezione civile,dei"VIgill delFuoco,c;lel Corpo Forestale dello Stato,delle Forze di
· ·Pubbl!ca Sicurezza e di Polizi?l Gludizi? ria,·della Provincia,della Reglone L.azio,c;jel
. Coniunf territoria mente e. della Societa concesslomirldel baclnl
· ldroelettrici;. _ . .
- 4) E' interdetta qualunque· occupazione delle sponde · del badno· soggette a
sommersione cor:t opere fisse,anche dicarattere temponmeo•
. 5) L1nstallazione di infrastrutture mobili all'lnterno della fascia df rlspetto dovra
essere preventivamente autorlzzata dal competenti uffici Regionali, prevlo
· . benestare tecnico della Societa concessionarla del bacino idroelettr1co
I Art. 4.
(Norme di comportamento in na.vigazione)
•;>- ....-- 1. Tutte le-.uoita di.navigazione. h onc .- ..,..:·
prossimita delle scuole- nautiche autorizzate e delle aree lacuali destinate a specifiche attivita: sci nautico,corrldoidi uscita,ecc. ·
. 2. E' vietato: . . .. . ··
a) ostacolare. le unita di navlgazione impegnate · In operazioni dl pesca professionale, debitamente autorizzate,nonche le unita o I soggetti impegnatl in manifestazionl utorizzate,
b) segulre nella sda · a distanza inferiore a SO metri le unitB tralnanti sciatorl
nauticl impegnatl negU allenamenti .
c) seguire o .incrociare nella scia, a distanza lnferiore a 50 metri,le_ unlta non a motore. · ·
·I Arts - 1 -
(Scuole diSci nautico) .
· 1) Le Scuole dl sci na tfco
e ·operantJ sui badnf" artifidali del $alto e del Turan.o;possono svolgere·la propria
attivita purche In aree preventlvamente autorizzate prowiste, se del caso, df . corridoidl accesso e dl uscita regolamentarl, ed ammesse dat competente ufficio Regionale. .
2) E' consentito l'esercizlo della Scuola di sci nautico esduslvamente nel periodo
compreso fra II 1° Aprile e il 15° Novembn!; esclusivamente aWinterno delle aree
delimitate df cui al comma 1, in preseliza di buone condjzionj meteorologlche, e
nelle fasce orarie dalle ore 9.00 aile 20.00:
3) . Per l'esercizio dell'attlvita staglonale, le scuole di Sci nautico che svolgono Ia
propria attivlta nei bacinl del Saito e delTurano dovranno presentare,entro II 15
Ammlne -vo settore Vlabllitlt- Seri-Na acque.tnteine .·
. ..,
10) E' facolta delle Amministrazioni locall e del conces5ionario dei badni assumere ulteriori prowedimenti atti sia a vietare sla a regolamentare, cQn· norine piu . restrittive, Ia locazione turistica con conducente nell'ambito del proprio territorlo
.comunale. ·
IArt.12
(Natanti ad/bit/ alia pe5ca sportlva e di mestiere)
1) La .navigazlone entro Ia fascia dl rispetto di cui all'a. ·e consentita ai natantl·
adibitialia pesca c!i mestiere quando· ale
·2) I natantl adlbiti alia pesca· dl mestiere avranno una potenza .adeguata af tipo di
pesca.pratlcato; . . .. . . . . .
3) La navlgaztone,compresa anche quella entro Ia fascia di_rlspetto di cuiail'art. 3, e
consentita esciusivamente per le attivita di pesca . sr,jo va
di potenza· fino a 5 cavalll flscali;· , · . · . :. :
4) Nella specialita "ca..P Fischingn,l'uso dei natanti· a motore di cui ·ar comma 4) .e
· consentlto per a sola attivita di J)asturazione; . · · . · · . · ·· - ·_· : ··.. .
5) E' fatto diV!eto ai natanti adibitialia pesca sportiva. e di mestiere·svolgere att)Vita ·. . all'lntemo del campi delimitati e assegnatl aile scuole di sci nautico durante lo svolgimento delle gare o degli allenamenti; . · . .
6) Nel corso delle attivlta, -di cui al precedenti comml, e assolutamente vietato ·
abba!'ldonare oggetti, rlfiutf di qualsiasi_ genere, detritl o quant'alo dall'attivitdi pesca; e altresi vletato assumere condotte e comportamenti che
possano pregiudicare Islcurezza degli altri utenti dello specchi d'acqua dei badni
. :··la.cu. ali;
. .
I Art. 13 -- - -- - .
(Campi gara permanent! riservatl alia pesca sportiva )
1) Nei pontlll di attracco situati all'interno nelle aree destinate . ai campi gara permanenti, e consentito l'attracco delle unlta dl navigazione In modo da non
ostacolare lo svolgimento delle gare; · · · · ·
2) Nel caso dl gara dl pesca sportiva di particolare rilevanza, da svolgersl all'lntemo . nelle aree destinate al campi gara permanent!, non e consentito lo svolgimento
delle attivlta df cuiall'art. 11(/ocazione turlstlca con conducente); . · .. · -.
3) Per le ftnalita di cui al comma 2, Ia federazione competente alia organizzazione, .·
dovra comunicare le date di svolglmento delle gare dl particolare rilevanza, nel . numero di non·piu di sei all'interno del periodo di svolgirnento .delle attlvita dl cui
· .·afl'art.11(/ocazione turistlca·con conducente); . ·
· ·. 4) La comunlca2ione· delle dab:: e ddi'orario di v'ulglmento
.- l'lnterruzi6ne dicui aicof"i:lma 2, dovra avvenire ·alm no
. prima gara In programma; . _."
5) Nel corso ·defle attivlta, di cui al precedent! comml, e .assolutamente vietato .
abbandonare oggettr, rlfluti di qualsiasi genere, detriti o· quant'altro residuato dall'attivita di pesca; e altresi vietato assumere condotte e comportamenti che
possano pregiudfcare Ia sicurezza degli altri utenti dello specchi d'acqua dei bacini lacuali;
. NAVIGAziONE LAGHI SALTO ETURANO Paglna io . j
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